Cassazione. Omicidio Atika Gharib. Le motivazioni del rinvio in Appello: "Non provata la premeditazione".
Nella psiche diabolica di M'Hamed Chamekh, prima di dare sfogo all'orrore nei confronti della ex convivente Atika Gharib, non vi sarebbe stato il "radicamento e la persistenza costante", per un determinato "lasso di tempo", del "proposito omicida".
Nessuna premeditazione, insomma, secondo il ragionamento dei giudici della Suprema Corte di Cassazione che, in 11 pagine, hanno motivato il rinvio a un nuovo processo davanti alla Corte d'Appello, la quale sarà chiamata a pronunciarsi "limitatamente" all'aggravante contestata all'imputato nei primi due gradi di giudizio.
Chamekh è stato condannato all'ergastolo, con isolamento diurno per quattro mesi, per l'omicidio pluriaggravato dell'ex compagna, con connessi reati – in continuazione – di distruzione di cadavere, incendio, lesioni aggravate e minacce.
Il difensore, però, ha sempre parlato di una "assoluta incompatibilità della premeditazione con il comportamento delle parti, lo stato dei luoghi, i tabulati telefonici e la grave e conclamata patologia psichiatrica" del suo assistito.
Per la Cassazione, in effetti, non sarebbe emerso in "modo chiaro e tale da soddisfare il criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, il preciso momento in cui, nella ricostruzione del fatto, doveva ritenersi acclarata la decisione in capo al soggetto agente del proposito omicidiario".
Insomma, per i giudici della prima sezione della Suprema Corte, l'aggravante della premeditazione, verrebbe a mancare. (di Nicola Bianchi – il Resto del Carlino)