Roma. Omicidio Martina Scialdone. Le motivazioni del rinvio in Appello: "Trascurati plurimi elementi".
Per i giudici della Cassazione che lo scorso aprile hanno disposto un processo d'Appello bis per l'omicidio di Martina Scialdone, l'avvocata uccisa a colpi d'arma da fuoco il 13 gennaio 2023 dal suo ex, Costantino Bonaiuti, ingegnere di 63 anni, nella sentenza di secondo grado "sono stati trascurati plurimi sintomatici elementi" relativi all'aggravante della premeditazione.
I giudici della prima sezione penale della Suprema Corte hanno accolto il ricorso della Procura generale "ritendendolo fondato" proprio sul punto dell'aggravante che era caduta invece nel processo d'Appello dove erano state anche concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. Una sentenza, quella dei giudici della Corte Appello di un anno fa, che aveva ridotto la pena per Bonaiuti dall'ergastolo del primo primo grado a 24 anni e otto mesi.
Secondo i supremi giudici tra gli elementi trascurati ci sono "le condotte realizzate da Bonaiuti nel tempo immediatamente antecedente all'esplosione del colpo d'arma da fuoco, a partire dal momento della conferma, nel pomeriggio del 13 gennaio, della frequentazione di Scialdone" con un'altra persona costituite da "insistenti telefonate finalizzate ad anticipare a quel giorno l'incontro invece fissato il 15 gennaio e che avevano destato nella persona offesa allarme, tant'è che aveva condiviso con l'amica la sua posizione, fino al posizionamento dell'arma, sin dalle 19:27, nella tasca del giubbotto che avrebbe indossato per recarsi a quell'incontro".
E ancora "il contegno, verbalmente e fisicamente aggressivo, di Bonaiuti durante l'intero incontro e durante le varie fasi della lite, che appena prima dell'esplosione del colpo d'arma da fuoco aveva tentato di trattenere per un braccio la donna" così come "l'esplicito intento omicidiario" ascoltato da una testimone.
Si tratta di emergenze processuali, scrivono i supremi giudici "che il giudice di Appello ha depotenziato assertivamente come circostanze scarsamente persuasive in ordine all'insorgenza del proposito criminoso e con le quali, al contrario, avrebbe dovuto confrontarsi, avendo invece reso una motivazione che ha finito per confondere l'aggravante della premeditazione con elementi eventualmente indicativi della volontà di Bonaiuti di preordinare atti elusivi delle successive indagini, di precostituirsi un alibi o, comunque, di assicurarsi l'impunità".
Osserva, poi, il Collegio come vi sia un ulteriore elemento che avrebbe dovuto essere vagliato al fine di verificare la sussistenza o no dell'aggravante della premeditazione, "ossia quello del movente che la stessa Corte d'Appello ha confermato essere costituto dalla gelosia, tale da integrare l'aggravante dei motivi futili. L'individuato movente del delitto, com'è noto, ben può costituire un elemento indiziante per ritenere sussistente l'aggravante della premeditazione, sebbene non sufficiente, da solo, a integrarla". (di Assunta Cassiano – Adnkronos)